A.D.R. - Mediazione

Le inefficienze del sistema giudiziario inducono le imprese a ricercare metodi di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso giudiziario. In quest'ottica, si spiega non solo il frequente ricorso all'arbitrato, ma anche la sempre maggiore diffusione delle  cc.dd. A.D.R. (acronimo di "Alternative Dispute Resolution"), che in molti casi rappresentano lo strumento più efficace per risolvere le controversie in tempi brevi ed a costi ridotti.

La categoria delle ADR, ovvero dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla via contenziosa, raduna procedure diverse tra loro che hanno in comune i seguenti tratti caratteristici:

  • rapidità: tempi ridotti per le decisioni
  • riservatezza: le ADR consentono di limitare la pubblicità o l'impatto mediatico spesso generato da un processo tradizionale (specie quando le parti siano note al pubblico)
  • semplificazione: le regole del procedimento, pur nel rispetto di alcuni principi imprescindibili (contraddittorio, diritto di difesa), sono molto semplificate e possono essere adattate caso per caso, in tal modo assicurando una maggior speditezza
  • conservazione del rapporto: la ADR non mira principalmente a stabilire chi tra i litiganti abbia ragione, e dunque non inasprisce la contrapposizione tra le parti, ma dove possibile ne agevola il riavvicinamento; questo risultato è spesso molto vantaggioso per l'impresa, perchè assicura continuità ai rapporti commerciali ed evita la dispersione delle energie, economiche e non, necessarie a apprestare ex novo i rapporti pregiudicati dalla lite.

Un metodo di ADR agevolmente accessibile anche Italia è la mediazione, che consiste in una procedura simile alla mediation anglosassone, tramite cui le parti ricorrono volontariamente all'aiuto di un soggetto imparziale e indipendente (il mediatore) che le aiuta a trovare la via di un accordo amichevole.

Il D.Lgs. n.28/2010 ha introdotto l'istituto della mediazione quale strumento facoltativo di risoluzione delle controversie in via preventiva rispetto all'azione giudiziaria, mentre per alcune specifiche materie il preventivo tentativo di mediazione è obbligatorio, a pena di improcedibilità della causa ordinaria in tribunale. 

La mediazione è:

  • volontaria: gli incontri di mediazione sono rimessi alla volontà delle parti, che in qualunque momento sono libere di di interrompere la procedura
  • semplice ed informale: l'attivazione della procedura è semplice e non impone formalità particolari
  • amichevole: le parti sono aiutate a dialogare nel modo più sereno possibile e a creare un clima favorevole alla proposizione di idee e soluzioni per risolvere la controversia
  • rapida: mediamente, la procedura si conclude nell'arco di uno o due mesi
  • economica: i costi della procedura di mediazione sono contenuti e predeterminati in base ad apposite tariffe
  • riservata: le parti si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni relative al caso in discussione. Sulle informazioni confidenziali, in particolare quelle emerse nel corso degli incontri separati con il mediatore, viene mantenuta la più stretta riservatezza da parte di quest'ultimo. Ciò quindi non pregiudica, nel caso di insuccesso della procedura, il ricorso alla via contenziosa o all'arbitrato.

Naturalmente, il ricorso alla via giudiziale, o all'arbitrato o ad un'altra ADR va valutato caso per caso, attraverso l'analisi specifica del caso concreto.

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